(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto il titolo V, articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI  dello
Statuto; 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n.  70  (Disposizioni  in
materia di riordino delle funzioni  provinciali.  Approvazione  degli
elenchi  del  personale  delle  province  soggetto  a  trasferimento.
Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011); 
  Vista la legge regionale 5 febbraio  2016,  n.  9  (Riordino  delle
funzioni delle province e  della  Citta'  metropolitana  di  Firenze.
Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011); 
  Vista la legge regionale 6 ottobre 2016,  n.  70  (Disposizioni  in
materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di
comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul
riordino delle funzioni.  Modifiche  alle  leggi  regionali  68/2011,
22/2015, 70/2015, 9/2016); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per  il
recepimento degli accordi  conseguenti  il  riordino  delle  funzioni
provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015); 
  Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha  espresso
il parere obbligatorio; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il processo di riordino delle funzioni delle province e  della
Citta' metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto  previsto
dalla 1.r. 22/2015, con il trasferimento di beni  e  di  rapporti  in
corso, mediante gli accordi organizzativi previsti dall'articolo  10,
comma 13, della l.r. 22/2015, ovvero, in mancanza,  della  disciplina
prevista dal comma 16 ter dell'articolo medesimo.  Gli  accordi  sono
stati recepiti, per la parte relativa ai beni immobili e ai  rapporti
onerosi, con 1.r. 16/2017, relativamente alla Citta' metropolitana di
Firenze e alle Province di Arezzo, Grosseto, Livorno,  Massa-Carrara,
Pisa, Pistoia, Prato e Siena, residuando quindi  da  disciplinare  la
successione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca; 
  2. Per la Provincia di  Lucca,  la  Giunta  regionale,  in  assenza
dell'intesa tecnica di cui all'articolo 6, comma 2  bis,  della  1.r.
22/2017, ha dovuto procedere ai sensi dell'articolo 10, comma 16 ter,
della stessa 1.r. 22/2017, approvando la deliberazione 3 aprile 2017,
n. 326 di proposta dell'accordo,  a  cui  non  ha  fatto  seguito  la
trasmissione di alcun elemento di valutazione  entro  il  termine  di
quindici giorni previsto dalla legge; 
  3. E' opportuno comunque riprodurre,  anche  per  la  Provincia  di
Lucca, la disciplina sostanziale gia' dettata dalla 1.r. 16/2017, con
gli adeguamenti del caso; 
  4. Con la definizione della successione per la Provincia di  Lucca,
a conclusione del processo legislativo  di  riordino  delle  funzioni
provinciali, e' opportuno operare alcuni  interventi  normativi,  che
riguardano il completamento  della  successione  di  tutti  gli  enti
locali interessati al riordino,  in  particolare  per  chiarire,  con
disposizione interpretativa, l'esclusione dal riordino delle funzioni
e dei compiti  amministrativi  di  cui  all'articolo  163,  comma  3,
lettere a) e b), del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59); per consentire il piu' agevole  trasferimento  di
beni mobili, la realizzazione di opere che restano  nella  competenza
degli enti locali, la gestione dei  contributi  regionali  ai  comuni
capoluoghi  e  alle  unioni,  la  definizione  dei  rapporti  tra  le
province, i comuni e le unioni nel caso di mancata stipulazione degli
accordi  che  li  riguardano;  e'  altresi'  opportuno  disporre  per
l'eventuale  trasferimento  di  personale  aggiuntivo,   nei   limiti
assunzionali previsti dalla 1.r. 70/2015, nel caso  in  cui  emergano
ulteriori effettive  esigenze  organizzative  della  Regione  per  lo
svolgimento delle funzioni trasferite; 
  5. In considerazione dell'urgenza  a  provvedere  agli  adempimenti
previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti,  e'  opportuno
disporre l'entrata in vigore della  legge  dal  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana,; 
  Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della
legge  regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle  funzioni
provinciali  e  attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi  regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»), dispone sulla  successione,  in
favore della Regione Toscana, nei beni e nei rapporti della Provincia
di Lucca. 
  2. La presente legge detta, altresi', ulteriori disposizioni per il
subentro nei beni e per la regolazione dei rapporti, conseguenti alla
successione di cui al comma 1 e alla legge regionale 3  aprile  2017,
n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi  conseguenti  il
riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla  1.r.  22/2015  e
alla 1.r. 70/2015), e per la conclusione del processo di riordino.